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LE SCADENZE PER IL RINNOVO
La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più diffuse di pagamento.
TABELLA 1
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SCADENZA
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TERMINE DI PAGAMENTO
(senza sanzioni)
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DIC 2003
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02/02/2004
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GEN 2004
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01/03/2004
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APR 2004
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31/05/2004
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AGO 2004
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30/09/2004
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SET 2004
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02/11/2004
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| DIC
2004 |
31/01/2005 |
| GEN
2005 |
28/02/2005 |
L'AUTO ACQUISTATA USATA
Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.
Acquisto da un privato
Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricade sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2002 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2003) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2003, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2004 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2004 al dicembre 2004.
Acquisto da un commerciante di veicoli
Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.
IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA
Quando si paga
Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.
A partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, in Lombardia e in Piemonte valgono regole diverse. Il termine per effettuare il primo pagamento è stabilito fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione anche per i veicoli immatricolati nei primi ventuno giorni del mese.
In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).
La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione civile.
Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.
Per quanti mesi si paga
Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2003 e i primi mesi del 2004, le scadenze sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore:
TABELLA 2
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ACQUISTO DI AUTO
NUOVA
LE SCADENZE «A CAVALLO» TRA 2003 E 2004
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DATA IMMATRICOLAZIONE
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AUTO FINO A 35 KW
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AUTO OLTRE 35 KW
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TERMINE PER IL
PAGAMENTO
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(tra parentesi è il
numero di mensilità da pagare)
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1-21 DICEMBRE 2003
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LUGLIO 2004
(8)
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AGOSTO 2004
(9)
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31/12/2003
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22-31 DICEMBRE 2003
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31/01/2004
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1-21 GENNAIO 2004
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LUGLIO 2004
(7)
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DICEMBRE 2004 (12)
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31/01/2004
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22-31 GENNAIO 2004
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28/02/2004
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1-18 FEBBRAIO 2004
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GENNAIO 2005
(12)
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DICEMBRE 2004
(11)
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28/02/2004
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19-28 FEBBRAIO 2004
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31/03/2004
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Tali regole valgono per le
autovetture alimentate a benzina, gpl, metano, benzina+gpl, benzina+metano ed
ecodiesel.
Lombardia e Piemonte
Regole diverse valgono per tutti i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004 appartenenti a soggetti residenti in Lombardia e in Piemonte. In questo caso il primo pagamento deve coprire sempre 12 mesi e decorre dal mese di immatricolazione. A esempio, per il veicolo immatricolato ad aprile 2004 il primo bollo va pagato entro il 31 maggio per i dodici mesi che scadono a marzo 2005. La regola vale indipendentemente dalla potenza del veicolo. Per autocarri, complessi, autotreni e autoarticolati di massa complessiva pari o superiore a 12 tonnellate, oltre che per gli autoveicoli a gasolio non ecologici, sono tuttavia ammessi pagamenti quadrimestrali.
Nel caso in cui i veicoli siano stati acquistati da un’impresa autorizzata al commercio, valgono le stesse regole applicabili al primo pagamento di veicolo nuovo con l’unica differenza che fa fede la data di autentica dell’atto di vendita in luogo della data di immatricolazione.
Per i veicoli immatricolati fino al dicembre 2003 il rinnovo si effettua sulla base delle scadenze in vigore precedentemente a questa data. Le nuove regole, invece, si applicano dopo un eventuale fatto modificativo (a esempio, auto acquistata usata o rientro in possesso dopo una interruzione di pagamento per furto).
Quanto si paga
La tariffa su base annua per conteggiare l'importo del bollo relativamente a
pagamenti fino a 11 mesi è pari a € 2,66 (Veneto, Calabria e Campania € 2,93,
Marche € 2,87).
Il conteggio per un'autovettura di 26 KW che
paga per 9 mesi, su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Campania, Calabria e
Marche) è il seguente:
(26 x 2,66) : 12 x 9 = € 51,87
Quando invece il primo bollo è dovuto per 12
mesi si applica una tariffa annua di poco inferiore (che tiene conto di una
riduzione del 3%). La tariffa annua è pari a € 2,58 (Veneto, Campania e Calabria €
2,84, Marche € 2,79).
Il conteggio per un'autovettura di 45 KW su
tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Campania, Calabria e Marche) è il
seguente:
45 x 2,58 = € 116,10
Per avere gli importi in € già
calcolati in base al numero di KW della propria vettura preleva le tabelle:
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