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PAGAMENTI TARDIVI, ARRETRATI E RICORSI |
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I PAGAMENTI TARDIVI Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4). TABELLA 4
Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento. Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:
PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI. Esempio: per un’auto avente 66 kW di potenza, il cui bollo benzina scade ad aprile 2003 e per la quale si provvede al ravvedimento operoso in data 7 gennaio 2004, l’importo complessivo da pagare è pari a € 184,26, costituito come segue:
Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento. LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI In caso di furto dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede la data della denuncia agli organi di pubblica sicurezza e non più la data della richiesta di annotazione dell'evento al pubblico registro automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso. Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false. Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso LE NUOVE MODALITÀ DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE A partire dal 1° gennaio 2002 le controversie in materia di bollo auto rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali. La modifica (fino al 31 dicembre 2001 era competente il tribunale civile) è stata introdotta dall’articolo 12 della legge Finanziaria 2002. Essa comporta l’applicazione delle regole stabilite, per il contenzioso tributario, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28 (pari a 5 milioni di lire). A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all’epoca competente. |
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FONTE:la Guida al bollo auto dell'Agenzia delle Entrate a cura di Giuseppe Pasquale
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