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IL DIRITTO DI ACCESSO |
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In
base alla legge
7 agosto 1990, n. 241, il cittadino ha il diritto di conoscere gli
atti e i documenti utilizzati dall'Amministrazione per emanare un
provvedimento che lo riguarda, esclusi quelli individuati espressamente
come non accessibili. In linea generale sono accessibili:
mentre non sono accessibili:
Con un regolamento emanato in applicazione della legge 241, l'Amministrazione finanziaria ha individuato i documenti sottratti al diritto di accesso, indicando tra questi:
Per l'elenco completo dei documenti sottratti all'accesso si rinvia al
Regolamento, Decreto
Mnisteriale del 29.10.96 n. 603. |
Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente
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