Spunti
sulle dichiarazioni sostitutive
dopo la riforma Bassanini
A cura di Massimiliano Manni
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Sommario 1.Cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di certificazioni e quali certificati si possono sostituire. Con tale terminologia ci si riferisce a tutte quelle situazioni a mezzo delle quali il cittadino dichiara con uno scritto il contenuto di un certificato, sostituendosi ad esso, ad esempio attestando il luogo di nascita senza recarsi al comune per chiedere il certificato originale. In questo caso esiste già un organo[1] certificante l’originale, difatti, gli eventuali controlli successivi dell’ufficio, possono essere effettuati anche per via telematica o per fax, e le amministrazioni certificanti, potranno dare in tempo reale la loro conferma scritta, salvo i termini di trenta giorni. I certificati che si possono sostituire sono:
2.Cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà e quali fattispecie si possono sostituire. Con tale terminologia ci si riferisce a tutte quelle situazioni a mezzo delle quali il cittadino dichiara con uno scritto il contenuto di una situazione a lui conosciuta, sostituendosi ad una circostanza di fatto da redigersi sottoforma di verbale, a mezzo della quale sono riportate le dichiarazioni giurate di quattro testimoni. Difatti, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere ricevuta: dal pretore, dal cancelliere della pretura, delegato dal pretore ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1956 n°182, dal notaio o dal sindaco[2]. Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestati tutti i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva. Ad esempio ai sensi dell’articolo 19 del DPR 445/2000 “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”. 3.Chi può utilizzare le dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate da: a)- Tutti i cittadini italiani e dell’Unione europea. b)- Tutte le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea. c)- Tutti i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.[3] d)- Tutti i cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l’Italia. 4. Come si procede concretamente per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni da rilasciare nei confronti della pubblica amministrazione o dei gestori di servizio pubblico. l’Ufficio che ha predisposto la modulistica la metterà a disposizione dell’utente il quale potrà direttamente sottoscriverla senza autentica di firma, quindi senza pagare il bollo. La stessa dichiarazione, in via alternativa, può essere presentata da un’altra persona o inviata via fax o ancora per via telematica[4] NB: E’ definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce, va sempre firmata dalla persona che vuole sostituire il certificato e non da altre persone salvo i casi di impedimento regolamentati dall’articolo 4 del DPR 445/2000. 5.Come si procede concretamente per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni da rilasciare nei confronti dei privati o dei gestori di servizio pubblico quando il rapporto è equiparato tra privati. Il privato o il gestore di un servizio pubblico, che spontaneamente ha predisposto la modulistica-(in quanto non obbligato) la metterà a disposizione dell’utente il quale potrà direttamente sottoscriverla senza autentica di firma, quindi senza pagare il bollo. La stessa dichiarazione, in via alternativa, può essere presentata da un’altra persona o inviata via fax o ancora per via telematica[5]. NB: E’ definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce, va sempre firmata dalla persona che vuole sostituire il certificato e non da altre persone salvo i casi di impedimento regolamentati dall’articolo 4 del DPR 445/2000. 6.Come si procede concretamente per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà da rilasciare nei confronti della pubblica amministrazione o dei gestori di servizio pubblico l’Ufficio che ha predisposto la modulistica la metterà a disposizione dell’utente il quale potrà direttamente sottoscriverla davanti al dipendente addetto senza autentica di firma, quindi senza pagare il bollo. La stessa dichiarazione in via alternativa può essere presentata da un’altra persona o inviata via fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che la firmata. NB: Ha valore definitivo e la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce, va sempre firmata dalla persona che vuole sostituire l’atto notorio e non da altre persone salvo i casi di impedimento regolamentati dall’articolo 4 del DPR 445/2000. Si ricorda che sono equipollenti alla carta d’identità: a)- Il passaporto; b)- la patente di guida; c)- la patente nautica; d)- il libretto di pensione; e)- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; f)- il porto d’armi; g)- le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. 7.Come si procede concretamente per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà da rilasciare nei confronti dei privati o dei gestori di servizio pubblico quando il rapporto è equiparato tra privati. Il privato o il gestore di un servizio pubblico, che spontaneamente ha predisposto la modulistica-(in quanto non obbligato) la metterà a disposizione dell’utente il quale potrà direttamente sottoscriverla con autentica di firma, quindi pagando il bollo. L’autentica potrà essere effettuata davanti al notaio, al segretario comunale, al dipendente incaricato dal sindaco, al cancelliere, al dipendente addetto a ricevere la documentazione. La stessa dichiarazione , in via alternativa, può essere presentata anche da un’altra persona o inviata via fax allegando un documento di riconoscimento della persona che la firmata. NB: Ha valore definitivo e la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce, va sempre firmata dalla persona che vuole sostituire l’atto notorio e non da altre persone salvo i casi di impedimento regolamentati dall’articolo 4 del DPR 445/2000. 8. I controlli dell’ufficio per le dichiarazioni sostitutive rilasciate alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizio pubblico. Le Pubbliche Amministrazioni o i Gestori di un servizio Pubblico-(denominate “Amministrazioni Procedenti”) in caso di ragionevole dubbio, possono eseguire sia i controlli, che l’acquisizione diretta nei confronti delle Amministrazioni certificanti-(anche per via telematica o fax) senza oneri per le amministrazioni procedenti. Quando l’amministrazione procedente effettua un controllo sulle dichiarazioni sostitutive l’amministrazione (anche)[6] certificante, da la conferma scritta della veridicità della dichiarazione resa dalla parte entro 30 giorni. Quando invece, l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le informazioni sono acquisite con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza , la stessa, può anche chiedere conferma scritta a quest’ultima della veridicità della dichiarazione resa a suo tempo dall’interessato. NB: La conferma dovrà essere data entro 30 giorni. 9. I controlli dell’ufficio per le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai privati o ai gestori di servizio pubblico quando il rapporto è equiparato tra privati. L’amministrazione –(anche) certificante è tenuta a fornire su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati da essa custoditi. Andranno comunque definiti appositi accordi tra amministrazioni –(anche) certificanti e soggetti privati. 10. La sottoscrizione delle istanze. Le istanze da proporre alle pubbliche amministrazioni, devono essere firmate in presenza del dipendente addetto, oppure, presentate da un’altra persona o inviate anche via fax allegando in entrambe i casi la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate. Si ricorda che sono equipollenti alla carta d’identità: a)- Il passaporto; b)- la patente di guida; c)- la patente nautica; d)- il libretto di pensione; e)- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; f)- il porto d’armi; g)- le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. 11. Responsabilità dei controlli e violazione dei doveri d’ufficio. Ai fini delle modalità dei controlli, le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficacia e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, e le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Costituiscono inoltre violazioni dei doveri d’ufficio: 1-la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà[7]. 2-la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43 del DPR 445/2000 ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva. 4-Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento. 5-la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. NB: I dipendenti pubblici, salvo i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per il contenuto delle dichiarazioni sostitutive e per l’emanazione di atti sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
[1] Ci si riferisce alle amministrazioni certificanti, ad esempio il Comune. [2] Si veda alla voce atti di notorietà il “dizionario dei termini giuridici” di Angelo Favata 1999- Casa Editrice la Tribuna-Piacenza. [3] Gli stessi devono assolutamente essere in possesso di regolare permesso di soggiorno-(cfr Dlgs 25/07/1998 n°286). [4] Ai sensi dell’art.38 co.2 del DPR 445/2000 “le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottocrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica”. [5] Ai sensi dell’art.38 co.2 del DPR 445/2000 “le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottocrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica”. [6] Il termine “anche” sta ad individuare quelle amministrazioni pubbliche che non sono ancora in grado di certificare quelle situazioni che necessitano obbligatoriamente dell’atto notorio o della dichiarazione sostitutiva dello stesso. [7] Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiedere al cittadino solo i certificati che non possono essere sostituiti con l’autocertificazione, cioè i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti.
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