Contribuenti.it

Lo Sportello del Contribuente ®


UNICO 2003: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

DEDUZIONI E DETRAZIONI (INTRODUZIONE) 

In alcuni casi la legge concede delle riduzioni di imposta ai contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. Tra queste, ad esempio, le spese per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell'abitazione o per gli studi dei figli.

A seconda dei casi, queste spese possono essere fatte valere in due modi diversi nella dichiarazione dei redditi: possono essere "dedotte" dal reddito oppure possono dare diritto (per una data percentuale del loro ammontare) a una detrazione di imposta.

Una spesa "deducibile" consente di ridurre il reddito imponibile, con un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente. Con un reddito di 40 milioni, una spesa deducibile di 3 milioni permette un risparmio di 1.032.000 lire (per il 2000 pari al 34,4%, l'aliquota dello scaglione che va da 30 a 60 milioni comprensiva dell'addizionale regionale); se il contribuente dichiara 160 milioni (aliquota del 46,4%) il risparmio sale a 1.392.000. Una spesa "detraibile", al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall'entità del reddito.
Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se si riferiscono ad altri anni (criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari la cui rata scade il 31.12 o il 1°.1) è conveniente provvedere al saldo entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione presentata l'anno successivo.

Le spese, inoltre, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.
Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori.
Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le agevolazioni fiscali per i disabili riguardanti il settore auto, i sussidi tecnici e informatici, le spese mediche e di assistenza specifica, sono descritte nella guida fiscale per i disabili

La detrazione è riconosciuta, di regola, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Gli eventuali rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali) vanno quindi tolti dalle spese mediche (solo nel caso, però, in cui l'ente che effettua il rimborso ha ricevuto dal contribuente contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito). La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (es., assicurazioni malattia).

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
FISCO E TRIBUTI
STRUMENTI E INTERATTIVITÀ
LO SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DEI COMUNI D'ITALIA
TORNA ALLA HOME PAGE TORNA AD INIZIO PAGINA TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE TORNA ALLA PAGINA SUCCESSIVA

WEBMASTER
GENNARO MORRA

© 2000 - 2012 Associazione Contribuenti Italiani "Contribuenti.it" - Tutti i diritti sono riservati

© "Contribuenti.it" e "Lo Sportello del Contribuente" sono marchi registrati.
Tutti i diritti sono riservati