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INTERPELLO LOCALE: È OBBLIGATORIO |
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Comuni e Province sono chiamati ad applicare da
subito l’interpello previsto dalla legge 212/2000, anche in assenza di una
disciplina regolamentare, e sono gli unici enti legittimati a rispondere a
quesiti in materia di tributi locali; è il senso delle precisazioni contenute
nella risoluzione n. 1 del 2002 dell’Ufficio Federalismo fiscale. L’amministrazione finanziaria, quindi, declina qualsiasi attribuzione per tutto ciò che attiene i tributi locali e anzi sollecita gli uffici periferici che dovessero ricevere istanze in tale materia a trasmettere agli enti competenti ai sensi dell’art. 4 del regolamento attuativo dell’interpello, le domande dei contribuenti. Il ragionamento svolto è, a nostro avviso, ineccepibile e parte dalla constatazione che l’interpello è destinato ad incidere sull’accertamento dei tributi. La risposta data in tale sede, infatti, vincola l’ente impositore a comportarsi coerentemente nella fase di controllo del contribuente, comminando la nullità per tutti i provvedimenti a contenuto difforme dal parere precedentemente reso. Ne consegue come la responsabilità del procedimento d’interpello non possa che essere assegnata al medesimo ente titolare della funzione dell’accertamento, non essendo concepibile che un’autonomia locale possa ritenersi condizionata dal comportamento tenuto da un soggetto terzo. Viene inoltre posto in rilievo che gli effetti dell’interpello possono riverberarsi anche sui bilanci degli enti locali, così rafforzando l’inammissibilità dell’intromissione di un ente diverso da quello competente a gestire l’entrata. In questa ottica, pertanto, non ha neppure senso operare distinzioni tra norme regolamentari e norme statali, allo scopo di limitare l’interpello “locale” alle prime, poiché è chiaro che l’accertamento di Comuni e Province involge necessariamente anche questioni relative alla soggettività passiva e alla fattispecie imponibile sottratte, per legge, alla potestà normativa delle autonomie. Ci sembra però che l'interesse manifestato dalla risoluzione risieda anche nella tesi implicitamente presupposta dalle affermazioni svolte, nella parte in cui si sollecita la trasmissione d'ufficio delle istanze agli enti locali, senza preoccuparsi di verificare l'esistenza di un regolamento ad hoc sull'interpello. Viene così indirettamente rafforzata l'opinione di chi ritiene l'istituto in esame direttamente applicabile ai tributi locali, anche in assenza di una normativa comunale. A questo punto, le situazioni possibili sono due: 1. se l'ente si è dotato di un regolamento conforme ai principi della legge 212/2000, la disciplina di riferimento per i contribuenti sarà rappresentata dalla delibera locale; 2. se invece il regolamento manca, troverà applicazione integrale l'articolo 11 della legge 212/2000. In assenza di diversi termini regolamentari, occorre segnalare che, in caso di trasmissione delle istanze da parte dell'amministrazione finanziaria, il Comune o la Provincia ha 120 giorni di tempo dalla data in cui l'istanza è pervenuta per rispondere al contribuente; in ipotesi di inerzia si formerà, come noto, il silenzio-assenso sulla risposta suggerita dal cittadino. |
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FONTE: IL SOLE 24 ORE DEL 25/03/02
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