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LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI NOSTRI UTENTI
ARGOMENTO: "ALTRI TRIBUTI"

(La risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data siano state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che abbiano modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito)

QUESITO N. 154 POSTO DA Firma Anonima

Ho firmato un contratto di locazione ad € 850 mensili invece di € 1100(orientative)a condizione che avrei dovuto rifare a mie spese bagno,cucina,impianto elettrico e la clausola è nel contratto.Le condizioni dell'immobile si sono rivelate disastrose e la cifra da me considerata è di molto inferiore a quella effettiva x lavori aggiuntivi (imp. a gas,TV,tel).Posso a fine locazione rivalermi sul proprietario delle spese che ho affrontato in + se mi inviesse disdetta dopo i primi 4 anni? Grazie.

RISPOSTA FORNITA IL 24/01/2005

L'art.9 della l. 392/78 stabilisce che gli oneri accessori sono interamente a carico del conduttore( chi affitta l'immobile n.d.r) ,salvo patto contrario.Tra le spese sono enucleate le seguenti:servizio di pulizia,funzionamento e ordinaria manutenzione dell'ascensore,del riscaldamento,fornitura d'acqua,energia elettrica,spurgo dei pozzi neri e delle latrine,fornitura di altri servizi comuni.
L'art.1592 c.c. stabilisce espressamente che il conduttore ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata se vi è stato il consenso del locatore(proprietario dell'immobile n.d.r.).L'indennità è fissata nella minor somma tra l'importo della spesa e il valore utile al tempo della riconsegna dell'immobile.
Se invece vi sono state addizioni (beni non fissi e legati all'immobile,del tipo "tende da sole",£veneziane","climatizzatore") il conduttore che ha eseguito tali addizioni ha diritto a toglierle alla fine della locazione qualora ciò non provochi nocumento della cosa,salvo che il proprietario preferisce ritenere le addizioni stesse.In tal caso è dovuto al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni della riconsegna.Se non sono separabili e costituiscono miglioramenti si applica l'art.1592

p.avv. CIRO BIANCO

QUESITO N. 149 POSTO DA Antonio Trimboli

Sapendo che i bollo per auto con potenza inferiore a 35KW si poteva pagare entre il 29 febbraio 2000, il 15 febbraio 2000 ho pagato il bollo di circolazione per 12 mesi per una Panda all'ufficio postale. Secondo l'ente regione accertatore (gennaio 2003) avrei dovuto pagarlo entro l'11 febbraio dello stesso anno. Per cui l'ente mi sanziona con una multa del 30% della tassa dovuta. Ritengo invece che avrebbe dovuto sanzionarmi solo per i 4 gg di ritardo.

RISPOSTA FORNITA IL 19/02/2003

L'ente ha correttamente agito in quanto il lettore avrebbe dovuto effettuare un ravvedimento per l'intempestivo pagamento (anche per un solo giorno di ritardo) pagando l'interesse legale per i 4 giorni di ritardo più la sanzione pari al 3,75%.
In caso contrario scatta la sanzione pari al 30%.

Dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 148 POSTO DA Firma Anonima

Notizie sul condono per i bolli auto

RISPOSTA FORNITA IL 06/02/2003

Tutte le notizie inerenti i condoni, nonchè le modalità di calcolo, saranno disponibili a breve sul sito www.contribuenti.it. In questo momento è possibile prenotarsi per richiedere l'assistenza on line da parte di professionisti inscritti a KRLS Network of Business Ethics

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 138 POSTO DA Nicola Carrano

Nel caso di contestazione di mancato pagamento del bollo di circolazione auto, del quale pur essendo sicuri di aver pagato,non è possibile recuperare ricevuta, come ci si può difendere?
Il caso si riferisce alla notifica che c'è stata all'inizio di quest'anno per bolli auto del 1999, anno in cui la competenza è passata dall'Aci alle regioni: ho sentito dire che in alcune regioni basta un'autocertificazione, per la regione Campania come si può agire?

RISPOSTA FORNITA IL 09/01/2003

Lo Sportello del Contribuente invita tutti i cittadini a presentare ricorso alle Commissioni Tributarie entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, richiedendo nell'atto la condanna dell'ente impositore alle spese processuali. E' possibile richiedere l'assistenza di KRLS Network of Business Ethics per la predisposizione del ricorso inviando un fax al n. 06233201721 avendo cura di allegare tutti i documenti.



dott. Vittorio Carlomagno

QUESITO N. 135 POSTO DA monica sbrana

Informazioni su CONDONO BOLLI AUTO, scadenze- a chi rivolgere domanda - uffici da contattare- informazioni generali -da che anno a che anno.

RISPOSTA FORNITA IL 08/01/2003

Occorre attendere in quanto la legge finanziaria 2003
demanda alle Regioni ( titolari della attività impositiva in materia di tasse di circolazione) la facoltà di attivarsi a promuovere il condono in tale materia.
Pertanto bisogna attendere le decisioni della Regione di appartenenza e le successive istruzioni operative.

rag. Gianmaria Arnaboldi

QUESITO N. 143 POSTO DA Firma Anonima

La RAI mi ha comunicato, su mia richiesta di informazioni, che per disdire l'abbonamento TV non devo detenere alcun apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Volevo sapere se esiste una legge in tal senso e a che tipo di sanzioni andrei incontro visto che vorrei rinunciare ai canali della RAI ma non al resto delle Televisioni e delle Radio.

RISPOSTA FORNITA IL 07/01/2003

La disciplina del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, tuttora in vigore, è contenuta nel Regio decreto legge 246/1938 (convertito dalla legge 880/1938) e successive modificazioni ed integrazioni, che all'articolo 1 primo comma dispone che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento".
Il canone di abbonamento alla televisione, benchè all'origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria e dunque se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come "imposta", per cui lo stesso canone è dovuto per la mera detenzione di apparecchi televisivi.

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 122 POSTO DA Roberto Zanna

Ho acquistato nel 1994 un immobile come prima casa pagando l'imposta di registro; ho venduto detto immobile in agosto del 2001 . Adesso (10 dicembre) ho acquistato un nuovo immobile come prima casa; il venditore è una cooperativa e uqindi io sono stato assegnatario per lungo tempo e da 1 anno sono anche titolare di diritto reale di abitazione con la consegna dell'alloggio. Posso usufuire del credito d'imposta per la tassa di registro pagata nel 1994 oppure no ? Grazie

RISPOSTA FORNITA IL 13/12/2002

No, non potrà usufruire del credito d'imposta per l'acquisto dell'altra
casa. Lei invece potrà usufruire ancora dell'aliquota agevolata del 3%
(acquisto prima casa) per l'acquisto della nuova casa, purchè adibita ad
abitazione principale entro un anno dall'acquisto, in quanto sono passati i
5 anni dall'acquisto del primo immobile, adibito ad abitazione principale,
previsti dalla legge.

dott. ROBERTO FIORE

QUESITO N. 120 POSTO DA Lorenzo FIOCCO

VORREI AVERE INFORMAZIONI RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI AFFITTO: IMPORTO, DATA ENTRO LA QUALE VERSARE L'IMPOSTA, SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO.

RISPOSTA FORNITA IL 12/12/2002

I contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni dalla data
di decorrenza del contratto stesso. L'imposta pari al 2% del corrispettivo
annuo deve essere determinata e assolta dal contribuente mediante il
versamento della stessa. Il pagamento dell'imposta di registro avviene
mediante compilazione del modello F23.
L'omessa registrazione degli atti è soggetta ad una sanzione amministrativa
dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta; la sanzione è ridotta ad uno
ottavo del minimo se il ritardo non supera i trenta giorni.

dott. ROBERTO FIORE

QUESITO N. 118 POSTO DA Firma Anonima

Ho venduto a settembre una casa acquistata come prima casa e sulla quale era stata applicata imposta di registro (acquisto tra privati) ora acquisto un'appartamento sempre prima casa con aliquota agevolata 4% (acquisto da impresa).
Posso compensare al momento dell'acquisto dell'appartamento ? Mi hanno risposto che posso solo chiedere il rimborso sul modello 730. Io ho la necessità di compensare.

RISPOSTA FORNITA IL 10/12/2002

Nel caso prospettato è anche possibile utilizzare il credito d'imposta relativo all'acquisto della prima casa in compensazione. In tal caso si dovrà indicare nel mod 730 il minore importo a credito, al netto della compensazione. In caso di totale utilizzo del credito in compensazione non dovrà essere indicato il credito nel mod 730.

dott. MICHELE VIGNA

QUESITO N. 114 POSTO DA Firma Anonima

SONO LEGGITTIME LE CARTELLE ESATTORIALI, CHE PUR ESSENDO STATE ISCRITTE A RUOLO NEI TERMINI, VENGONO NOTIFICATE TALMENTE IN RITARDO (OLTRE20 MESI DALL'ISCRIZIONE) DA SUPERARE I TERMINI 5 ANNI PER LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI PAGAMENTI?

RISPOSTA FORNITA IL 06/12/2002

Il quesito pervenuto necessita una risposta articolata.
Ritengo, tuttavia, doveroso sinteticamente esporre brevemente la questione
in ordine alle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Va rilevato che vi sono delle sentenze delle commissioni tributarie locali
che hanno accolto le ragioni dei contibuenti i quali avevano eccepito la
tardiva notifica (v. artt. 17 e 25 del D.P.R. 602/1973). In buona sostanza i
ricorsi in parola si sono basati sul presupposto che la cartella esattoriale
è indubbiamente un atto che incontrovertibilmente ha rilevanza esterna,
pertanto si deve riconoscere prevalente il momento della sua notifica, in
lugo di quello della formazione del ruolo, atteso che, quest'ultimo
passaggio è definibile quale un atto interno ai rapporti tra amministrazione
finanziaria e concessionario per la riscossione.
Le sentenze in parola sono:
C.T.R. della Toscana (sez. n. 9, sent. n. 80 del 25/09/2000)
C.T.P. di Milano (sez. n. 34, sent. n. 35 del 11/04/2001)
C.T.P. di Ravenna (sez. n.1, sent. n.375 del 7/12/2001)
C.T.P. di Roma (sez. n.23, sent. n. 16 del 14/01/2002)
C.T.P. di Ragusa (ordinanza n.118 del 20/03/2002).
I giudici siciliani, in particolare, hanno rimesso la questione relativa ai
termini di notifica delle cartelle alla Corte Costituzionale.
Infine non va trascurato il dettato dell'art 6, comma 1, della l. 212/2000
(cd. Statuto del contribuente), in ossequio al quale <finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente
degli atti a lui destinati>>. Fino al momento in cui la esecutività della
pretesa tributaria non è portata a conoscenza del contribuente assolutamente
non può parlarsi di rispetto dei termini decadenziali. Qualsiasi
provvedimento dell'amministrazione finanziaria, quindi anche il ruolo,
dovrebbe esistere se lo si porta a conoscenza del destinatario. Tale scopo
non è certamente raggiunto solo con la semplice esecutività, cioè con la
consegna del ruolo all'esattore.
Riteniamo che possa essere tentata la via giurisdizionale, anche in attesa
del pronunciamento dei giudici costituzionali.

dott. GIOVANNI RICCIO

QUESITO N. 107 POSTO DA GENNARO ESPOSITO

DESIDERO CONOSCERE LA SITUAZIONE DEL BOLLO AUTO SULLA SEGUENTE VETTURA E LE MODALITA' DI PAGAMENTO DI EVENTUALI SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO, OVVERO A CHI RIVOLGERMI:

AUTO BA 453 WS ( ALFA ROMEO 156)
L'AUTO E' INTESTATA ALLO SCRIVENTE.

RISPOSTA FORNITA IL 07/08/2002

Il lettore può rivolgersi ad una qualsiasi agenzia ACI ovvero ad una agenzia di pratiche automobilistiche alle quali può richiedere la situazione dei pagamenti dei bolli auto relativi alla propria autovettura.

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 105 POSTO DA MAIONE PASQUALE

"IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA ' SUCCESSIVE E' CONVENUTO NELLA MISURA DEL 2% IN PROPORZIONE ALL' AMMONTARE", COSI' MI E' STATO RIFERITO DAL FUNZIONARIO DELL' UFFICIO DEL REGISTRO.
ES. CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 2400000, IMPOSTA DI RIFERIMENTO 48000. E' GIUSTO COSI'?, OPPURE SI DEVE MANTENERE L'OBBLIGO DEL MINIMO DI 100000 LIRE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO IN SEDE DI PRESENTAZIONE, COME ASSERISCE UN MIO COLLEGA?.
SINCERAMENTE MI SCHIERO DALLA PARTE DEL FUNZIONARIO.

RISPOSTA FORNITA IL 31/07/2002

L'obbligo del versamento minimo pari a € 51,65 è previsto per la sola prima annualità; per quanto riguarda le annualità successive l'importo da corrispondere quale imposta di registro (2% del canone annuo) non prevede minimi da rispettare.

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 88 POSTO DA Firma Anonima

VORREI SAPERE SE E' ANCORA POSSIBILE FARE DEI TESTAMENTI SE E' SI LA DOMANDA E' LA SEGUENTE:SIAMO TRE FRATELLI,
I MIEI GENITORI VORREBBERO SECONDO LA LORO VOLONTA'LASCIARE IN EREDITA'IL LORO APPARTAMENTO,ATTUALMENTE OCCUPATO DA LORO E DA MIO FRATELLO.IL DESIDERIO DEI MIEI GENITORI SAREBBE DI FAR PARTECIPI DELL'EREDITA' NOI TRE FRATELLI IN PARTI EGUALI MA LASCIANDO L'USUFRUTTO A MIO FRATELLO CHE VIVE CON LORO.
I MIEI GENITORI POSSONO FARE UN TESTAMENTO OLOGRAFO O E' MEGLIO FARLO DAL NOTAIO?

RISPOSTA FORNITA IL 11/06/2002

La risposta al suo quesito è affermativa.
Si consiglia però il deposito del testamento presso un notaio per evitare eventuali problemi in caso di conflitti tra eredi.
Si suggerisce, inoltre, la possibilità di effettuare un atto di donazione anzichè un atto testamentario.

dott. SERENA PANE

QUESITO N. 60 POSTO DA Firma Anonima

Ho acquistato un'auto con atto notarile del 2/5/2002.Non é stato effettuato il pagamento del bollo per l'anno 2002 perchè in carico ad un rivenditore di auto usate autorizzato.L'auto è stata immatricolata il 30/1/2001.E' stato regolarmente pagato il bollo per l'anno 2001.Devo pagare per tutto l'anno 2002?

RISPOSTA FORNITA IL 07/05/2002

Il bollo auto va pagato entro 30 gg. dall’acquisto e decorre dalla scadenza del primo mese per tutto l’anno successivo. Nulla è dovuto per il periodo antecedente in quanto in regime di sospensione (se regolarmente comunicato ed annotato dal concessionario in carico).

dott. PAOLO DONDA

QUESITO N. 35 POSTO DA Firma Anonima

LE FATTURE DI ACQUISTO EMESSE NEGL'ANNI 2000-2001 NON REGISTRATE,POSSONO ESERE PORTATE IN DEDUZIONE NELL'ANNO 2002?. NEL CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, IL COSTO E' INTERAMENTE DEDUCIBILE?. L'IVA E' COMPLETAMENTE DETRAIBILE?.
GRAZIE PER IL Vs. PREZIOSO AIUTO.
DISTINTI SALUTI.

RISPOSTA FORNITA IL 03/04/2002

Secondo quanto dispone l'ultima parte del 1° comma dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Dunque si risponde positivamente ad entrambe le domande poste.

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 36 POSTO DA Firma Anonima

LE FATTURE DI ACQUISTO NON REGISTRATE NELL'ANNO SOLARE DI COMPETENZA POSSONO ESSERE RIPRESE E QUINDI CONTABILIZZATE NEI DUE ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI DELL' EMISSIONE?
NEL CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA,IL COSTO E' INTERAMENTE DEDUCIBILE? L'IVA E' TOTALMENTE DETRAIBILE?

RISPOSTA FORNITA IL 03/04/2002

Dalla sintesi delle normative delle imposte dirette ed indirette (e trascurando il principio di competenza) si evince che la registrazione dei documenti deve essere effettuata dopo il loro ricevimento e prima del periodo nel quale è esercitato il diritto alla detrazione (IVA) o alla deduzione (IRPEF/IRPEG/IRAP) ma comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. Pertanto una fattura passiva del 2000 può essere registrata entro tutto il 2002 per la dichiarazione 2003 ed utilizzata validamente ai fini delle imposte dirette ed indirette.

dott. PAOLO DONDA

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
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