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LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI NOSTRI UTENTI
ARGOMENTO: "IVA"

(La risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all'epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data siano state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che abbiano modificato il trattamento tributario dell'oggetto del quesito)

QUESITO N. 148 POSTO DA Firma Anonima

Notizie sul condono per i bolli auto

RISPOSTA FORNITA IL 06/02/2003

Tutte le notizie inerenti i condoni, nonchè le modalità di calcolo, saranno disponibili a breve sul sito www.contribuenti.it. In questo momento è possibile prenotarsi per richiedere l'assistenza on line da parte di professionisti inscritti a KRLS Network of Business Ethics

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 121 POSTO DA GERRICO DE STEFANO

GRADIREI SAPERE SE UNA CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATAMI IL 07/05/2002 PER I.V.A. ANNO 1996 NON AVENTE LA DATA DI ISCRIZIONE A RUOLO POSSA ESSERE INVALIDATA E QUINDI OGGETTO DI RICORSO PER VIZI DI FORMA, IN QUANTO IL SOTTOSCRITTO NON E A CONOSCENZA SE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA RISPETTATO I TERMINI PER L'ISCRIZIONE A RUOLO. SE E POSSIBILE FARE RICORSO, GRADIREI SAPERE AI SENSI DI QUALE LEGGE E QUALI SONO GLI ARTICOLI CHE INVALIDEREBBERO LA CARTELLA.

RISPOSTA FORNITA IL 13/12/2002

In via preliminare occorrerebbe conoscere se l'iscrizione a ruolo del
tributo è stata preceduta da notifica di accertamento o rilievo formale da
parte della amministrazione.
Se così non fosse, l'iscrizione del tributo è di per se nulla, in quanto in
materia di iva la decadenza dall'azione di accertamento
( e quindi anche di conseguenti e successive iscrizioni a ruolo) è
prescritta al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione
della dichiarazione.( art.57 dpr.633/72)
Pertanto in tema di iva anno 1996 i termini di decadenza sono stabiliti
perentoriamente al 31.12.2001.
A meno che non si sia presentata la dichiarazione iva, in tal caso i termini
si ampliano a 5 anni.
In merito ai vizi di forma della cartella per mancanza della data di
consegna dei ruoli, l'art.25 del dpr 602/73 obbliga l'esattore ad indicare
la consegna dei ruoli da parte della amministrazione.Pertanto se manca il
suddetto requisito è possibile l'impugnazione della stessa alla competente
giurisdizione tributaria.

Rag. GIANMARIA ARNABOLDI

QUESITO N. 124 POSTO DA CARLA LELARIO

UN MEDICO DEVE PERMUTARE LA SUA AUTO NON INTERAMENTE AMMORTIZZATA, CON UNA NUOVA. VORREI SAPERE, DEVE EMETTERE FATTURA AL CONCESSIONARIO PER IL VALORE DI PERMUTA? GRAZIE

RISPOSTA FORNITA IL 12/12/2002

Se l'auto è stata acquistata da un soggetto passivo d'imposta senza detrarre
l'IVA all'atto dell'acquisto si dovrà emettere fattura per il valore della
permuta con IVA esente indicando come norma di riferimento l'art. 10, comma
27-quinquies D.P.R. n. 633/72.

dott. ROBERTO FIORE

QUESITO N. 114 POSTO DA Firma Anonima

SONO LEGGITTIME LE CARTELLE ESATTORIALI, CHE PUR ESSENDO STATE ISCRITTE A RUOLO NEI TERMINI, VENGONO NOTIFICATE TALMENTE IN RITARDO (OLTRE20 MESI DALL'ISCRIZIONE) DA SUPERARE I TERMINI 5 ANNI PER LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI PAGAMENTI?

RISPOSTA FORNITA IL 06/12/2002

Il quesito pervenuto necessita una risposta articolata.
Ritengo, tuttavia, doveroso sinteticamente esporre brevemente la questione
in ordine alle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Va rilevato che vi sono delle sentenze delle commissioni tributarie locali
che hanno accolto le ragioni dei contibuenti i quali avevano eccepito la
tardiva notifica (v. artt. 17 e 25 del D.P.R. 602/1973). In buona sostanza i
ricorsi in parola si sono basati sul presupposto che la cartella esattoriale
è indubbiamente un atto che incontrovertibilmente ha rilevanza esterna,
pertanto si deve riconoscere prevalente il momento della sua notifica, in
lugo di quello della formazione del ruolo, atteso che, quest'ultimo
passaggio è definibile quale un atto interno ai rapporti tra amministrazione
finanziaria e concessionario per la riscossione.
Le sentenze in parola sono:
C.T.R. della Toscana (sez. n. 9, sent. n. 80 del 25/09/2000)
C.T.P. di Milano (sez. n. 34, sent. n. 35 del 11/04/2001)
C.T.P. di Ravenna (sez. n.1, sent. n.375 del 7/12/2001)
C.T.P. di Roma (sez. n.23, sent. n. 16 del 14/01/2002)
C.T.P. di Ragusa (ordinanza n.118 del 20/03/2002).
I giudici siciliani, in particolare, hanno rimesso la questione relativa ai
termini di notifica delle cartelle alla Corte Costituzionale.
Infine non va trascurato il dettato dell'art 6, comma 1, della l. 212/2000
(cd. Statuto del contribuente), in ossequio al quale <finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente
degli atti a lui destinati>>. Fino al momento in cui la esecutività della
pretesa tributaria non è portata a conoscenza del contribuente assolutamente
non può parlarsi di rispetto dei termini decadenziali. Qualsiasi
provvedimento dell'amministrazione finanziaria, quindi anche il ruolo,
dovrebbe esistere se lo si porta a conoscenza del destinatario. Tale scopo
non è certamente raggiunto solo con la semplice esecutività, cioè con la
consegna del ruolo all'esattore.
Riteniamo che possa essere tentata la via giurisdizionale, anche in attesa
del pronunciamento dei giudici costituzionali.

dott. GIOVANNI RICCIO

QUESITO N. 81 POSTO DA mary

E' vero che se non si ha un'attività come autotrasportatore, nel caso si debba intestare alla propria ditta un furgone, l'iva x l'acquisto del suddetto bene e successivamente x le relative spese e consumi, non è detraibile? in base a quale normativa?

RISPOSTA FORNITA IL 24/05/2002

No, non è vero. Il furgone può essere omologato come autocarro. In tal caso tutti possono detrarre l'IVA, a condizione che tale bene sia strumentale all'attività.

dott. VITTORIO CARLOMAGNO

QUESITO N. 71 POSTO DA Firma Anonima

Devo ristrutturare ed allo stesso tempo ampliare l'abitazione dove risiedo. Ho diritto all'aliquota IVA agevolata al 4%?

RISPOSTA FORNITA IL 14/05/2002

Alla ristrutturazione si applica l'aliquota del 10%.
All'ampliamento, qualora vi ricorrano tutte le condizioni, si applica l'aliquota agevolata prevista per la costruzione del bene ex-novo (4% se prima casa),
(risoluz. minist. 09/03/1985 n° 400039).

rag. Vincenzo Comerci

QUESITO N. 51 POSTO DA Firma Anonima

NEL 1999 HO CESSATO UN ' ATTIVITA D'IMPRESA CON UN CREDITO IVA RISULTANTE PER 530 EURO CIRCA.
NEL 2001 HO SVOLTO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PERCEPENDO UNA SOMMA DI EURO 3000, POSSO PRESENTARE L'UNICO 2002 COMPENSANDO IL RIMBORSO IVA DELLA PRECEDENTE ATTIVITA'CON I CONGUAGLI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA DI CO.CO.CO SVOLTA NEL 2001?

RISPOSTA FORNITA IL 26/04/2002

Dal tenore del quesito, deduco (in considerazione che ha cessato l'attività) che nel 2000, in sede di presentazione dell'Unico 2000 per i redditi 1999, il credito iva non sia stato chiesto a rimborso. Se così è, l'importo di tale credito può essere utilizzato oggi in compensazione.

rag. Vincenzo Comerci

QUESITO N. 45 POSTO DA Firma Anonima

A seguito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, si e'
riscontrato un'anomalia riguardante una fattura di acquisto emessa nel 1997 e registrata nel 1998.
I Signori impiegati sostengono che questa operazione non e' consentita in quanto l'ultimo comma dell'art.19 del D.P.R.633/72, facesse riferimento agli anni avvenire e non ai periodi (in questo caso 1996/1997).
A mio parere penso che le cose stiano alquanto diversamente e quindi non dovevano procedere all'accertamento.

RISPOSTA FORNITA IL 10/04/2002

Si fa presente al gentile lettore che, secondo il nostro parere, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente operato e ciò in quanto ai sensi dell'art. 11, comma 1, D. Lgs. 2 settembre 1997 n° 313, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 del DPR 633/1972, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 43 POSTO DA Firma Anonima

UNA FATTURA D'ACQUISTO EMESSA NEL 1997 PUO' ESSERE REGISTRATA NEL 1998?
VORREI RAMMENTARE CHE DAL 1° GENNAIO 1998 AVVALENDOSI DELLO ULTIMO COMMA DELL' ART. 19 DEL D.P.R. 633/72, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DATA ALLA LEGGE CITATA IL TUTTO E' CONSENTITO.
PERCHE' L'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO, HA CONTESTATO TALE REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DEL 1997 RIPORTATA NEL 1998 E DI CONSEGUENZA L'IVA NON E' DETRAIBILE E IL COSTO NON E' DEDUCIBILE AI FINI IRPEF?

RISPOSTA FORNITA IL 09/04/2002

Si fa presente al gentile lettore che, secondo il nostro parere, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente operato e ciò in quanto ai sensi dell'art. 11, comma 1, D. Lgs. 2 settembre 1997 n° 313, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 del DPR 633/1972, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

dott. MICHELE CINQUE

QUESITO N. 41 POSTO DA Firma Anonima

Nel corso dell'anno 2000 ho riacquistato una prima casa al 50% in comproprietà con mia moglie a mio totale carico fiscale e senza reddito. Non abbiamo potuto compensare l'IVA dell'acquisto precedente con l'imposta di registro dell'ultima abitazione, per cui io ho potuto detrarre dall'imposta dovuta per l'anno 2000 il mio 50%,mia moglie, non avendo reddito e quindi imposta,ha solo evidenziato il credito a lei spettante. Non prevedendo futuri redditi per mia moglie posso usufruire io del credito?

RISPOSTA FORNITA IL 08/04/2002

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, che è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva versata al momento del primo acquisto agevolato, può essere portato in diminuzione dell'Irpef in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, anche se il riacquisto della prima casa è avvenuto nel 1999, nonostante che a rigor di norma il contribuente avrebbe dovuto farlo valere nella prima dichiarazione successiva al riacquisto, cioè in quella per l'anno 2000. per ulteriori informazioni è possibile consultare la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.84/E del 13.03.2002.

dott. VITTORIO CARLOMAGNO

QUESITO N. 10 POSTO DA Firma Anonima

Si chiede se una srl obbligata alla dichiarazione periodica iva non possa trasmettere per posta o banca ,e quindi debba farlo solo per via telematica, la dich. Iva relativa a dicembre 2000.

RISPOSTA FORNITA IL 13/01/2002

Si chiede se una srl obbligata alla dichiarazione periodica iva non possa trasmettere per posta o banca ,e quindi debba farlo solo per via telematica, la dich. Iva relativa a dicembre 2000.
-  In definitiva, è confermata la tassatività dell'invio telematico delle dichiarazioni a partire dal 2001, ma per le dichiarazioni Iva periodiche relative all'ultimo trimestre o agli ultimi mesi 2000 possono continuare a essere presentate con le vecchie modalità.

Dott. Giuseppe Morabito

 

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